DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI. Articoli 1-10
Art. 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Art. 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso , di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene,...
Art. 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Art. 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù...
Art. 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Art. 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Art. 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un eguale tutela da parte della legge...
Art. 8
Ogni individuo ha diritto ad una effettiva possibilità di ricorrere a competenti tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Art. 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Art. 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
dal testo ufficiale dell'O.N.U.